05 luglio 2012

Comprare casa a Cuba



Riprende la collaborazione tra il nordista ed il confederato. Quindi, con il permesso del Direttore, che tra l'altro si trova a Cuba, il suo scrivano, momentaneamente in Italia, pubblica una sintesi dell’attesa legge sulla casa. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web in spagnolo www.gacetaoficial.cu. Intanto sciroppiamoci la legge, per lo meno in italiano. Speriamo sia utile a chi vuole fare il grande salto. 


“L’articolo 21 della Costituzione della Repubblica disciplina la garanzia dello Stato riguardo la proprietà personale dell'abitazione posseduta a giusto titolo, il che implica l'esercizio dell'uso, godimento e disposizione di questo bene. VISTO che l'esperienza raggiunta nell'applicazione della Legge N. 65 “Legge Generale sulla Casa”, del 23 dicembre 1988 e degli altri regolamenti, nonché la necessità di contribuire alla soluzione del problema abitativo del paese, consigliano d’eliminare le proibizioni e di rendere maggiormente flessibili le limitazioni negli atti di trasmissione della proprietà della casa per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei proprietari. PERTANTO, il Consiglio di Stato, nell'esercizio dell'attribuzione che gli è conferita al comma c) dell'articolo 90 della Costituzione della Repubblica, decide d’emanare il seguente:



DECRETO LEGGE NUMERO 288 MODIFICATIVO DELLA LEGGE N. 65 DEL 23 DICEMBRE 1988, “LEGGE GENERALE SULLA CASA”.

Articolo 1.- L'articolo 2 del Capitolo I “Dei Principi e degli Obiettivi” della Legge N. 65 del 23 di dicembre 1988, “Legge Generale sulla Casa”, è così modificato:
Articolo 2. Il diritto ad una casa sarà esercitato nei modi ed in base ai requisiti stabiliti dalla presente Legge. Quando in questa Legge si parla di persone naturali, s’intenderanno come tali le persone fisiche cubane domiciliate nel paese e gli stranieri residenti permanenti nel territorio nazionale. Sarà legittimo possedere, oltre a quella occupata permanentemente, la proprietà di un'altra abitazione ubicata in una zona destinata al riposo o alla villeggiatura. Al di fuori di questa possibilità e di quella stabilita per gli agricoltori diretti ed i membri delle cooperative, nonché nei casi delle abitazioni soggette ad un vincolo, nessuna persona avrà diritto a possedere più di un’abitazione.
Articolo 69.1. Le permute delle abitazioni tra persone naturali proprietarie saranno formalizzate direttamente dinnanzi al notaio pubblico di uno dei comuni in cui le stesse sono ubicate, salvo nei casi in cui esistano norme particolari, previa iscrizione degli immobili nel Registro Immobiliare corrispondente. 2. Nel caso in cui i proprietari realizzino una permuta, i proprietari potranno concordare una compensazione, che dovrà risultare nella scrittura notarile pubblica. 3. Il pagamento di detta compensazione sarà effettuato durante l'atto di formalizzazione della permuta mediante gli strumenti di pagamento emessi dall'istituzione bancaria, in base alle norme stabilite dal Banco Central de Cuba. 4. Durante l'atto di formalizzazione del Contratto di Permuta, i notai faranno risultare nella scrittura pubblica notarile che le parti s’assumono la responsabilità delle proprie azioni nei riguardi dei loro conviventi.
Articolo 70.1. La trasmissione della proprietà di un'abitazione per donazione tra persone naturali sarà formalizzata direttamente dinnanzi al notaio del comune dov’è ubicato l'immobile, previa iscrizione nel Registro Immobiliare corrispondente. 2. Le donazioni delle abitazioni, dei terreni disabitati e del diritto d’uso di terrazze a favore dello Stato, saranno realizzate direttamente dinnanzi al rappresentante della Direzione Municipale della Casa in cui è situato l'immobile. 3. La trasmissione della proprietà di un'abitazione per compravendita tra persone naturali sarà formalizzata direttamente dinnanzi al notaio con sede nel luogo in cui si trova l'immobile, al prezzo liberamente concordato tra le parti. Il pagamento totale del prezzo della compravendita sarà effettuato durante l'atto di formalizzazione, mediante gli strumenti di pagamento emessi dall'istituzione bancaria, secondo le norme stabilite dal Banco Central de Cuba. 4. Durante l'atto di formalizzazione del Contratto di Compravendita, il compratore dichiarerà sotto giuramento che non è proprietario di un'altra abitazione in cui risieda permanentemente e mediante la presentazione del corrispondente documento bancario, accrediterà, agli effetti del pagamento totale del prezzo stabilito, l'esistenza del denaro in una succursale bancaria. Al venditore sarà richiesto l’adempimento dei seguenti requisiti: a) Liquidazione degli oneri riguardanti il pagamento del trasferimento della proprietà dell'immobile, accreditato dal relativo documento della succursale bancaria; b) Conferma dell’avvenuta iscrizione dell'immobile oggetto della vendita nel Registro Immobiliare. 5. I notai faranno risultare nella scrittura notarile pubblica che il donatore o il venditore s’assumono la responsabilità delle proprie azioni nei riguardi dei loro conviventi. Sarà considerata una causa di nullità di questi atti, oltre a quelle stabilite nel Codice Civile, lasciare privo di un tetto uno dei conviventi descritti all’articolo 65 di questa Legge.”
ARTICOLO 3.- Si modificano gli articoli 76,77, 78, 79, 81, 82 e 83 della Sezione Seconda, “Trasmissione dei diritti sulla casa in caso di decesso o assenza definitiva del suo proprietario”, del Capitolo V, “Regime Giuridico delle Abitazioni di Proprietà Personale” della Legge N. 65 del 23 dicembre 1988, “Legge Generale sulla Casa”, come segue:
Articolo 76.1. Se il proprietario deceduto ha disposto dell'abitazione con un testamento, l'erede o il legatario istituito, s’aggiudicheranno l'abitazione. 2. Se il proprietario deceduto ha disposto dell'abitazione con un testamento, la proprietà della stessa sarà trasmessa ai suoi eredi legali in base alla legislazione successoria comune. 3. Se gli eredi possiedono un'altra abitazione di proprietà, possono trasferirla realizzando uno degli atti previsti da questa Legge e successivamente aggiudicarsi la nuova abitazione.
Articolo 77.1. Se gli eredi sono d’accordo, si aggiudicheranno l'abitazione direttamente dinnanzi al notaio pubblico. 2. In caso di disaccordo tra gli eredi, sarà risolto per via giudiziale in base alle regole della suddivisione ereditaria. 3. L’'erede che si aggiudicherà l'abitazione è obbligato a compensare gli altri eredi nei modi concordati o disposti e sarà altresì obbligato a liquidare gli eventuali oneri del proprietario deceduto con la banca riguardanti l'acquisizione dell'abitazione. 4. Gli occupanti di un'abitazione che non sono eredi che vi abbiano vissuto per almeno per cinque (5) anni con il consenso del proprietario prima del suo decesso, hanno il diritto di mantenere l'occupazione dell'immobile.
Articolo 78.1. Se al momento del decesso del proprietario non esistono eredi, o questi rinunciano all'eredità e l'abitazione risulta occupata permanentemente da altre persone, la proprietà passerà allo Stato. In questo caso la Direzione Municipale della Casa, in rappresentanza dello Stato, riconoscerà mediante risoluzione il diritto di trasferire la sua proprietà a quelle persone che, senza essere proprietari di un'altra abitazione di residenza permanente, occupavano la stessa con il consenso del precedente proprietario almeno per cinque (5) anni prima del suo decesso. 2. Il passaggio di proprietà sarà effettuato dal Banco, in rappresentazione dello Stato come stabilito dalla legge. 3. Coloro che in malafede, si siano approfittati di persone bisognose d’aiuto per appropriarsi dell'abitazione al loro decesso, saranno privati dall’autorità competente dei benefici di cui dispongono.
Articolo 81.1. L'abitazione di residenza permanente il cui titolare sia espatriato definitivamente è confiscata dallo Stato per poter trasmettere la proprietà alle persone che ne hanno diritto come disposto dalla presente Legge.

2. Hanno diritto alla trasmissione gratuita della proprietà:
a) Comproprietari.
b) Coniuge, figli ed altri discendenti.
c) Genitori, nonni ed altri ascendenti.
d) Fratelli e nipoti.
e) Zii.
f) Cugini.

3. La trasmissione della proprietà sarà effettuata in base all'ordine in cui appaiono nel comma precedente ed uno esclude il seguente. Si eccettuano il coniuge ed i figli che concorreranno con lo stesso diritto.”


In breve qualcosa sul “Trattamento tributario”.
Gli atti relativi alla trasmissione della proprietà delle abitazioni sono gravati dall’Imposta sulla Trasmissione di Beni e dell’Eredità, nonché dagli altri tributi corrispondenti.
L’imposta catastale per le permute sarà del quattro per cento (4%) sul valore aggiornato dell'abitazione acquisita da ciascun permutante, mentre nelle permute in cui è riconosciuta l'esistenza di una compensazione, l'imposta sarà calcolata sul valore dell'immobile più la compensazione dichiarata. Le persone naturali che vendono le loro abitazioni, pagheranno un'Imposta sulle Entrate Personali applicando un imposta catastale del quattro per cento (4%) sulle entrate ottenute dalla vendita dell'immobile, come risulta dalla scrittura pubblica notarile che formalizza l’atto in questione. Il pagamento di quest’imposta si effettua nelle succursali bancarie del comune corrispondente al domicilio fiscale della persona soggetta al pagamento, nei trenta (30) giorni naturali successivi alla data di formalizzazione della scrittura pubblica notarile.
Le persone naturali che desiderano acquisire un'abitazione mediante un contratto di compravendita e nei casi di contratti di permute in cui sia pattuito tra le parti il pagamento di una compensazione, devono richiedere ad una succursale del Banco Metropolitano S. A.; Banco Popular de Ahorro e Banco de Credito y Comercio, o di qualunque altra istituzione bancaria autorizzata, l'emissione di un assegno, garantito da fondi sufficienti, per eseguire il pagamento del prezzo concordato con il venditore.
L'assegno sarà emesso dall’istituzione bancaria a favore del venditore o di chi riceva la compensazione e sarà consegnato al beneficiario nell'atto di formalizzazione davanti al notaio. L'assegno può essere presentato agli effetti della riscossione presso qualsiasi istituzione bancaria autorizzata e non potrà essere trasmesso, né ceduto a terzi. Scade trascorsi sessanta (60) giorni dalla data della sua emissione.