Riprende la collaborazione tra il nordista ed il confederato. Quindi, con il permesso del Direttore, che tra l'altro si trova a Cuba, il suo scrivano, momentaneamente in Italia, pubblica una sintesi dell’attesa legge sulla casa. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web in spagnolo www.gacetaoficial.cu. Intanto sciroppiamoci la legge, per lo meno in italiano. Speriamo sia utile a chi vuole fare il grande salto.
“L’articolo
21 della Costituzione della Repubblica disciplina la garanzia dello Stato
riguardo la proprietà personale dell'abitazione posseduta a giusto titolo, il
che implica l'esercizio dell'uso, godimento e disposizione di questo bene. VISTO che l'esperienza raggiunta
nell'applicazione della Legge N. 65 “Legge Generale sulla Casa”, del 23 dicembre
1988 e degli altri regolamenti, nonché la necessità di contribuire alla
soluzione del problema abitativo del paese, consigliano d’eliminare le
proibizioni e di rendere maggiormente flessibili le limitazioni negli atti di
trasmissione della proprietà della casa per garantire l'effettivo esercizio dei
diritti dei proprietari. PERTANTO,
il Consiglio di Stato, nell'esercizio dell'attribuzione che gli è conferita al
comma c) dell'articolo 90 della Costituzione della Repubblica, decide d’emanare
il seguente:
DECRETO
LEGGE NUMERO 288 MODIFICATIVO DELLA LEGGE N. 65 DEL 23 DICEMBRE 1988, “LEGGE
GENERALE SULLA CASA”.
Articolo 1.- L'articolo 2 del Capitolo I “Dei Principi e degli Obiettivi” della Legge N. 65 del 23 di dicembre 1988, “Legge Generale sulla Casa”, è così modificato:
“Articolo 2. Il diritto ad una casa sarà
esercitato nei modi ed in base ai requisiti stabiliti dalla presente Legge.
Quando in questa Legge si parla di persone naturali, s’intenderanno come tali le
persone fisiche cubane domiciliate nel paese e gli stranieri residenti
permanenti nel territorio nazionale. Sarà legittimo possedere, oltre a quella
occupata permanentemente, la proprietà di un'altra abitazione ubicata in una
zona destinata al riposo o alla villeggiatura. Al di fuori di questa possibilità
e di quella stabilita per gli agricoltori diretti ed i membri delle cooperative,
nonché nei casi delle abitazioni soggette ad un vincolo, nessuna persona avrà
diritto a possedere più di un’abitazione.
Articolo
69.1.
Le permute delle abitazioni tra persone naturali proprietarie saranno
formalizzate direttamente dinnanzi al notaio pubblico di uno dei comuni in cui
le stesse sono ubicate, salvo nei casi in cui esistano norme particolari, previa
iscrizione degli immobili nel Registro Immobiliare corrispondente. 2. Nel caso in cui i proprietari
realizzino una permuta, i proprietari potranno concordare una compensazione, che
dovrà risultare nella scrittura notarile pubblica. 3. Il pagamento di detta compensazione
sarà effettuato durante l'atto di formalizzazione della permuta mediante gli
strumenti di pagamento emessi dall'istituzione bancaria, in base alle norme
stabilite dal Banco Central de Cuba.
4. Durante l'atto di formalizzazione
del Contratto di Permuta, i notai faranno risultare nella scrittura pubblica
notarile che le parti s’assumono la responsabilità delle proprie azioni nei
riguardi dei loro conviventi.
Articolo
70.1.
La trasmissione della proprietà di un'abitazione per donazione tra persone
naturali sarà formalizzata direttamente dinnanzi al notaio del comune dov’è
ubicato l'immobile, previa iscrizione nel Registro Immobiliare corrispondente.
2. Le donazioni delle abitazioni,
dei terreni disabitati e del diritto d’uso di terrazze a favore dello Stato,
saranno realizzate direttamente dinnanzi al rappresentante della Direzione
Municipale della Casa in cui è situato l'immobile. 3. La trasmissione della proprietà di
un'abitazione per compravendita tra persone naturali sarà formalizzata
direttamente dinnanzi al notaio con sede nel luogo in cui si trova l'immobile,
al prezzo liberamente concordato tra le parti. Il pagamento totale del prezzo
della compravendita sarà effettuato durante l'atto di formalizzazione, mediante
gli strumenti di pagamento emessi dall'istituzione bancaria, secondo le norme
stabilite dal Banco Central de Cuba.
4. Durante l'atto di formalizzazione
del Contratto di Compravendita, il compratore dichiarerà sotto giuramento che
non è proprietario di un'altra abitazione in cui risieda permanentemente e
mediante la presentazione del corrispondente documento bancario, accrediterà,
agli effetti del pagamento totale del prezzo stabilito, l'esistenza del denaro
in una succursale bancaria. Al venditore sarà richiesto l’adempimento dei
seguenti requisiti: a) Liquidazione degli oneri riguardanti il pagamento del
trasferimento della proprietà dell'immobile, accreditato dal relativo documento
della succursale bancaria; b) Conferma dell’avvenuta iscrizione dell'immobile
oggetto della vendita nel Registro Immobiliare. 5. I notai faranno risultare nella
scrittura notarile pubblica che il donatore o il venditore s’assumono la
responsabilità delle proprie azioni nei riguardi dei loro conviventi. Sarà
considerata una causa di nullità di questi atti, oltre a quelle stabilite nel
Codice Civile, lasciare privo di un tetto uno dei conviventi descritti
all’articolo 65 di questa Legge.”
ARTICOLO
3.- Si modificano gli articoli 76,77, 78, 79, 81, 82 e 83 della Sezione Seconda,
“Trasmissione dei diritti sulla casa in caso di decesso o assenza definitiva del
suo proprietario”, del Capitolo V, “Regime Giuridico delle Abitazioni di
Proprietà Personale” della Legge N. 65 del 23 dicembre 1988, “Legge Generale
sulla Casa”, come segue:
“Articolo 76.1. Se il proprietario
deceduto ha disposto dell'abitazione con un testamento, l'erede o il legatario
istituito, s’aggiudicheranno l'abitazione. 2. Se il proprietario deceduto ha
disposto dell'abitazione con un testamento, la proprietà della stessa sarà
trasmessa ai suoi eredi legali in base alla legislazione successoria comune. 3. Se gli eredi possiedono un'altra
abitazione di proprietà, possono trasferirla realizzando uno degli atti previsti
da questa Legge e successivamente aggiudicarsi la nuova
abitazione.
Articolo
77.1.
Se gli eredi sono d’accordo, si aggiudicheranno l'abitazione direttamente
dinnanzi al notaio pubblico. 2. In
caso di disaccordo tra gli eredi, sarà risolto per via giudiziale in base alle
regole della suddivisione ereditaria. 3. L’'erede che si aggiudicherà
l'abitazione è obbligato a compensare gli altri eredi nei modi concordati o
disposti e sarà altresì obbligato a liquidare gli eventuali oneri del
proprietario deceduto con la banca riguardanti l'acquisizione dell'abitazione.
4. Gli occupanti di un'abitazione
che non sono eredi che vi abbiano vissuto per almeno per cinque (5) anni con il
consenso del proprietario prima del suo decesso, hanno il diritto di mantenere
l'occupazione dell'immobile.
Articolo
78.1.
Se al momento del decesso del proprietario non esistono eredi, o questi
rinunciano all'eredità e l'abitazione risulta occupata permanentemente da altre
persone, la proprietà passerà allo Stato. In questo caso la Direzione Municipale
della Casa, in rappresentanza dello Stato, riconoscerà mediante risoluzione il
diritto di trasferire la sua proprietà a quelle persone che, senza essere
proprietari di un'altra abitazione di residenza permanente, occupavano la stessa
con il consenso del precedente proprietario almeno per cinque (5) anni prima del
suo decesso. 2. Il passaggio di proprietà sarà effettuato dal Banco, in rappresentazione dello Stato
come stabilito dalla legge. 3.
Coloro che in malafede, si siano approfittati di persone bisognose d’aiuto per
appropriarsi dell'abitazione al loro decesso, saranno privati dall’autorità
competente dei benefici di cui dispongono.
Articolo
81.1.
L'abitazione di residenza permanente il cui titolare sia espatriato
definitivamente è confiscata dallo Stato per poter trasmettere la proprietà alle
persone che ne hanno diritto come disposto dalla presente
Legge.
2. Hanno diritto alla trasmissione gratuita della proprietà:
a) Comproprietari.
b)
Coniuge, figli ed altri discendenti.
c)
Genitori, nonni ed altri ascendenti.
d)
Fratelli e nipoti.
e)
Zii.
f)
Cugini.
3. La trasmissione della proprietà sarà effettuata in base all'ordine in cui appaiono nel comma precedente ed uno esclude il seguente. Si eccettuano il coniuge ed i figli che concorreranno con lo stesso diritto.”
In
breve qualcosa sul “Trattamento
tributario”.
Gli
atti relativi alla trasmissione della proprietà delle abitazioni sono gravati
dall’Imposta sulla Trasmissione di Beni e dell’Eredità, nonché dagli altri
tributi corrispondenti.
L’imposta
catastale per le permute sarà del quattro per cento (4%) sul valore aggiornato
dell'abitazione acquisita da ciascun permutante, mentre nelle permute in cui è
riconosciuta l'esistenza di una compensazione, l'imposta sarà calcolata sul
valore dell'immobile più la compensazione dichiarata. Le persone naturali che
vendono le loro abitazioni, pagheranno un'Imposta sulle Entrate Personali
applicando un imposta catastale del quattro per cento (4%) sulle entrate
ottenute dalla vendita dell'immobile, come risulta dalla scrittura pubblica
notarile che formalizza l’atto in questione. Il pagamento di quest’imposta si
effettua nelle succursali bancarie del comune corrispondente al domicilio
fiscale della persona soggetta al pagamento, nei trenta (30) giorni naturali
successivi alla data di formalizzazione della scrittura pubblica
notarile.
Le
persone naturali che desiderano acquisire un'abitazione mediante un contratto di
compravendita e nei casi di contratti di permute in cui sia pattuito tra le
parti il pagamento di una compensazione, devono richiedere ad una succursale del
Banco Metropolitano S. A.; Banco Popular de Ahorro e Banco de Credito y
Comercio, o di qualunque altra istituzione bancaria autorizzata, l'emissione di
un assegno, garantito da fondi sufficienti, per eseguire il pagamento del prezzo
concordato con il venditore.
L'assegno
sarà emesso dall’istituzione bancaria a favore del venditore o di chi riceva la
compensazione e sarà consegnato al beneficiario nell'atto di formalizzazione
davanti al notaio. L'assegno può essere presentato agli effetti della
riscossione presso qualsiasi istituzione bancaria autorizzata e non potrà essere
trasmesso, né ceduto a terzi. Scade trascorsi sessanta (60) giorni dalla data
della sua emissione.